Convenzioni internazionali

10. giugno 2018

La Convenzione sulla diversità biologica (CBD) è stata adottata in occasione della Conferenza di Rio organizzata dalle Nazioni Unite nel 1992. Il Protocollo di Cartagena sulla sicurezza biologica, il Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e l'equa condivisione dei vantaggi derivanti dal loro utilizzo, nonché il Piano Strategico globale per la biodiversità 2011-2020 sono accordi importanti conclusi nell'ambito della CBD.

Esistono anche altre convenzioni, che si occupano di determinate specie o di ambienti naturali specifici, come ad esempio la Convenzione di Bonn sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (CMS), la Convenzione di Ramsar sulle zone umide, la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES) e la Convenzione di Berna per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa. La Svizzera aderisce inoltre all'Unione internazionale per la conservazione della natura (UICN), alla Piattaforma intergovernativa sulla biodiversità e i servizi degli ecosistemi (IPBES) istituita nel 2012 e alla Global Biodiversity Information Facility (GBIF).

Tutte queste convenzioni partecipano all'applicazione del Piano Strategico globale per la biodiversità 2011-2020 e agli sforzi profusi per raggiungere gli obiettivi di biodiversità 2020 (20 obiettivi di Aichi). Questi ultimi sono stati definiti nell'ottobre 2010 a Nagoya (prefettura di Aichi) per assicurare l'applicazione concreta della Convenzione. 

1. CBD – Convenzione sulla diversità biologica 

La Convenzione sulla diversità biologica (CBD) è stata adottata in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (UNCED) che si è tenuta a Rio de Janeiro nel 1992. Finora vi hanno aderito 193 Paesi. La Svizzera l'ha ratificata nel 1994.

I Paesi firmatari della Convenzione sulla diversità biologica s'impegnano a proteggere la biodiversità sui loro territori, a promuovere misure adeguate per tutelare e utilizzare la biodiversità nei Paesi in via di sviluppo e a regolamentare in modo equo l'accesso alle risorse genetiche e il relativo impiego.

Nell'aprile 2002 i Paesi firmatari della CBD si sono inoltre impegnati a ridurre sensibilmente la perdita di biodiversità entro il 2010. Purtroppo tale obiettivo non è stato raggiunto. La Conferenza delle Parti tenutasi a Nagoya nell’ottobre 2010 ha definito il Piano Strategico globale per la biodiversità 2011-2020 e nuovi obiettivi, i cosiddetti 20 «Aichi Biodiversity Targets», da realizzare entro il 2020. Questi includono per esempio l'eliminazione di falsi incentivi, un migliore collegamento delle aree da proteggere e l'utilizzo sostenibile delle aree sfruttate a scopo economico.

Su incarico del Consiglio federale, il DATEC ha elaborato una strategia nazionale per la tutela a lungo termine della biodiversità. La Strategia è stata adottata dal Consiglio federale il 25 aprile 2012. Il relativo piano d'azione dovrà essere stabilito entro fine 2017 e dovrà definire delle misure concrete volte a raggiungere i dieci obiettivi strategici per salvaguardare a lungo termine la biodiversità nel nostro Paese.

UN-Convention on Biological Diversity (CBD)

 

Schweizer Informationssystem Biodiversität (SIB)

La Piattaforma informativa biodiversità svizzera è il contributo della Svizzera alla rete globale del Clearing-House Mechanism (CHM) della Convenzione sulla diversità biologica (Convention on Biological Diversity, CBD) 

2. Il Protocollo di Cartagena sulla sicurezza biologica

Nel quadro della Convenzione sulla biodiversità, le Parti della CBD hanno adottato nel 2000 anche il Protocollo di Cartagena sulla sicurezza biologica. La Svizzera lo ha ratificato nel 2002. Il Protocollo di Cartagena è uno strumento di diritto internazionale che tratta gli aspetti legati all'ambiente e alla salute in relazione con l'impiego di organismi viventi geneticamente modificati. Il Protocollo di Cartagena deve garantire il trasporto e l'utilizzo sicuri degli organismi viventi modificati con l'aiuto della moderna biotecnologia, che potrebbero rappresentare un pericolo per la conservazione e l'utilizzo sostenibile della diversità biologica.

Nel 2010 è stato adottato a Nagoya un protocollo addizionale al Protocollo di Cartagena. Il Protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur prevede regole e procedure internazionali sulla responsabilità e il risarcimento dei danni causati alla biodiversità da organismi genericamente modificati (OGM). La Svizzera ha ratificato il protocollo addizionale il 27 ottobre 2014. Il protocollo non è ancora entrato in vigore ma le direttive sono conformi alla vigente legge svizzera sull’ingegneria genetica (LIG, RS 814.91).

Protocollo di Cartagena (in tedesco e francese)

Piattaforma informativa biodiversità svizzera (SIB): Protocollo di Cartagena (in tedesco e francese)

 

CBD: Biosafety Clearing-House (BCH)

Biosafety Clearing-House è il sito sullo scambio di informazioni del Protocollo di Cartagena (in tedesco, francese e inglese). 

3. Protocollo di Nagoya sull’accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (Access and Benefit-Sharing ABS)

Il Protocollo di Nagoya, adottato nell'ambito della Convenzione sulla diversità biologica (CBD), regola l'accesso alle risorse genetiche e l'equa condivisione dei benefici derivanti dal loro utilizzo (Access and Benefit-Sharing ABS). Il Protocollo di Nagoya realizza il terzo obiettivo della Convenzione sulla diversità biologica e fornisce un importante contributo alla conservazione della biodiversità e all'utilizzo sostenibile di tutti gli elementi che la compongono. Alle risorse genetiche sono spesso collegate le conoscenze tradizionali di comunità indigene o locali. Il Protocollo di Nagoya include quindi anche direttive relative all’accesso e all’equa condivisione dei benefici derivanti dall’utilizzazione di tali conoscenze.

La Svizzera ha ratificato il Protocollo di Nagoya l’11 luglio 2014 e quest’ultimo è entrato in vigore il 12 ottobre 2014. Per l’attuazione del Protocollo in Svizzera sono state aggiunte nuove disposizioni (LPN art. 23n – q, 24h cpv. 3 e 25d) nella legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN, RS 451), le quali sono entrate in vigore il 12 ottobre 2014. La relativa ordinanza di Nagoya (ONag, RS 451.61) è entrata in vigore il 1° febbraio 2016. L’ordinanza regolamenta la concretizzazione delle direttive sulle risorse genetiche nella legge sulla protezione della natura e del paesaggio come pure l’attuazione del Protocollo di Nagoya in Svizzera. 

Protocollo di Nagoya

 

Piattaforma informativa biodiversità svizzera (SIB): Protocollo di Nagoya (in tedesco e francese). 

4. Convenzione di Ramsar sulle zone umide

La Convenzione sulle zone umide, in particolare quali habitat di uccelli acquatici e palustri, d'importanza internazionale è stata conclusa a Ramsar (Iran) nel 1971 ed è quindi uno dei primi accordi per la protezione della natura. In Svizzera, la Convenzione di Ramsar è entrata in vigore il 16 maggio 1976. Il segretariato ha sede a Gland (VD).

 

Piattaforma informativa biodiversità svizzera (SIB): Convenzione di Ramsar sulle zone umide (in tedesco e francese).

5. Convenzione di Bonn sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (CMS)

La Convenzione di Bonn sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (CMS) è stata conclusa a Bonn (Germania) nel 1979 ed è entrata in vigore in Svizzera il 1° luglio 1995. Il segretariato ha sede a Bonn.

 

Piattaforma informativa biodiversità svizzera (SIB): Convenzione di Bonn CMS (in tedesco e francese). 

6. Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES)

La Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES), nota anche come Convenzione di Washington, è stata stipulata a Washington nel 1973. In Svizzera è entrata in vigore il 1° luglio 1975. Il segretariato ha sede a Ginevra. L'autorità competente in Svizzera è l'Ufficio federale di veterinaria (USAV).

 

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV: CITES - Animali e piante selvatici.

7. Convenzione di Berna

La Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa è stata firmata a Berna nel 1979 su iniziativa del Consiglio d'Europa. È la prima convenzione che disciplina la protezione della biodiversità su scala europea.

L'obiettivo della Convenzione è la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitat naturali come pure la promozione della collaborazione tra i Paesi europei nell'ambito della protezione della biodiversità, con particolare riguardo alle specie minacciate e a quelle sensibili. Essa applica a livello regionale molti degli obiettivi che verranno poi stabiliti a livello mondiale nella Convenzione sulla diversità biologica del 1992.

Council of Europe: Bern Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats

 

Convenzione di Berna per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa.

8. Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (ITPGRFA)

Il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (ITPGRFA) è stato concluso a Roma nel 2001 ed è entrato in vigore in Svizzera il 20 febbraio 2005. In Svizzera l'autorità competente è l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG).

International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA)

 

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG.

9. Piattaforma intergovernativa sulla biodiversità e i servizi degli ecosistemi (IPBES)

Le vaste conoscenze scientifiche sulla biodiversità e il funzionamento degli ecosistemi sono oggi troppo frammentate per consentire una visione d'insieme e l'adozione di misure politiche. La piattaforma scientifica intergovernativa sulla biodiversità e i servizi degli ecosistemi (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES) vuole colmare questa lacuna e fungere da anello di congiunzione tra scienza e politica. L’IPBES informa i decisori politici e gli organismi internazionali sulle condizioni e l'evoluzione della biodiversità, compresi gli interventi necessari alla sua tutela. Dal 2015, la Technical Support Unit (TSU) per la valutazione regionale della biodiversità e dei servizi degli ecosistemi per l’Europa e l’Asia centrale ha sede all’Università di Berna e beneficia del sostegno finanziario della Confederazione.

Nel marzo 2018, in occasione della sesta seduta plenaria della piattaforma intergovernativa sulla biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES-6), sono stati approvati quattro rapporti di valutazione sullo stato della biodiversità e i servizi ecosistemici relativi ciascuno a una regione (America, Africa, Europa e Asia centrale, Asia e Pacifico).  Nell’ambito di tale consesso è stato altresì adottato un rapporto di valutazione sul degrado e il ripristino dei suoli su scala mondiale. Questi rapporti contengono anche una valutazione delle opzioni nell’ambito delle diverse politiche e misure volte a consentire il miglioramento della protezione della biodiversità e della gestione sostenibile degli ecosistemi.

 

Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) 

 

 

Qui potete trovare l'articolo originare dell'UFAM.

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