Animali protetti, leggi più severe
02. marzo 2018
Azione.ch - Qual è lo scopo della conservazione internazionale delle specie? Quali obiettivi persegue la Cites (Convenzione internazionale sulla conservazione delle specie)? Quali sono le specie animali e vegetali protette? Che ruolo riveste la Svizzera in questo ambito? Come è possibile dare un contributo personale a questa causa? Queste e molte altre domande ricevono le risposte puntuali che sono raccolte nell’opuscolo di recente pubblicazione dell’Usav (Ufficio federale sicurezza alimentare e veterinaria) sulla conservazione della specie.
Di fatto, nel nostro Paese l’Usav è l’organo esecutivo per la conservazione internazionale delle specie: «Gli animali e le piante a rischio di estinzione vengono protetti anche in Svizzera, come nelle altre nazioni, in linea con la convenzione di Washington (Cites)». La Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-Cites) rappresenta le fondamenta per l’attuazione della Convenzione sulla loro conservazione e disciplina l’importazione e l’esportazione di animali e piante appartenenti a quelle specie fortemente protette, come pure di loro prodotti derivati.
Dal canto suo, la convenzione Cites è una convenzione sul commercio nata con l’obiettivo di garantire un uso e una conservazione sostenibili dalle popolazioni animali e vegetali in questione. In questo senso, l’Usav puntualizza che «la legislazione sulla conservazione delle specie (LF-Cites, ordinanza Cites e ordinanza sui controlli Cites) consente di attuare la normativa in modo flessibile, tenendo conto dei rischi e in linea con gli obblighi e gli sviluppi internazionali».
Ma i compiti di esecuzione per la conservazione delle specie non si esauriscono qui: «Ai sensi della LF-Cites, per specie di fauna e di flora protette si intendono le specie i cui esemplari sono prelevati dall’ambiente naturale o sono oggetto di commercio in una quantità tale da compromettere un uso sostenibile degli effettivi naturali». In questa prospettiva, all’Usav competono anche altri compiti che mirano all’attuazione in Svizzera della conservazione internazionale delle specie. Un esempio di impegno nazionale concreto è quello inerente la protezione delle balene, in cui la Svizzera, in qualità di membro della Commissione baleniera internazionale, cerca di svolgere il ruolo di interlocutore affidabile e di mediatore.
Inoltre, il nostro Paese è impegnato nella conservazione delle specie animali sia a livello interno sia internazionale, attraverso la puntuale attuazione di leggi e trattati, mentre la conservazione delle specie autoctone di flora e fauna compete all’Ufficio federale dell’ambiente (Ufam). Naturalmente, non dobbiamo dimenticare il ruolo dei Cantoni e dei Comuni i quali, insieme a organizzazioni private, prestano a loro volta un contributo molto importante, ad esempio attraverso l’istituzione di aree protette e monitorate.
Le maggiori novità nel settore della fauna, ad esempio, sono riassunte nel capoverso Cites CoP17 che cita la 17ma Conferenza delle parti contraenti in cui sono state deliberate ben 51 modifiche agli allegati. Nelle informazioni dettagliate rilasciate dall’Usav si legge: «Alcune di queste decisioni possono avere conseguenze dirette su importatori, commercianti o proprietari privati di animali domestici che vivono nel nostro Paese», e si rimanda all’elenco completo delle variazioni apportate agli allegati sul link: cites.org/sites/default/files/notif/E-Notif-2016-063.pdf. Proprio in ragione di questi aggiornamenti, in Svizzera tutte le specie riportate negli allegati Cites sono soggette all’obbligo della prova ai sensi della Legge federale omonima, secondo l’articolo 10: «Chi possiede esemplari delle specie di cui agli allegati I-III Cites deve disporre dei documenti che consentano di verificarne la provenienza e l’origine, nonché la legalità della circolazione. Chi cede a terzi tali esemplari deve consegnare al destinatario i documenti di cui al capoverso 1. Chiunque commerci a titolo professionale esemplari delle specie di cui agli allegati I-III Cites deve tenere inoltre un registro di controllo degli effettivi (articolo 11 LF- Cites).
Dopo tanta teoria passiamo a qualche esempio concreto citato dalla nuova legge aggiornata e parliamo del pappagallo cenerino (Psittacus eritcus): «Il commercio di questi animali selvatici catturati a partire dal 2 gennaio 2017 non è consentito». Anche le condizioni di importazione sono di conseguenza severamente regolate come segue: «Occorrono un’autorizzazione d’importazione dell’Usav e un’autorizzazione di (ri)esportazione rilasciata dal Paese di provenienza». Di questi documenti va inoltrata una copia all’Usav, unitamente alla domanda per l’autorizzazione d’importazione. In occasione dell’importazione, gli animali vanno sottoposti a un controllo fisico presso un posto di controllo Cites. Anche le condizioni di esportazione, sempre per i cenerini, sono regolate attraverso il documento di un’autorizzazione di (ri)esportazione rilasciata dall’Usav, mentre nel contempo bisogna informarsi nel Paese di destinazione in merito alle condizioni di importazione specifici. Tutto ciò, nel link indicato è regolato per parecchie altre specie animali come, per citarne alcune, lucertole di vario tipo, camaleonti nani, varani senza orecchie, Vipera di boscaglia del Monte Kenya, Vipera cornuta del Kenya e Lucertola coccodrillo cinese. Tutto questo è in prospettiva e nell’ottica di un migliore monitoraggio delle specie, sempre in linea con la convenzione di Washington.