Tassa di collegamento: le precisazioni del Dipartimento del territorio

25. luglio 2016

seguito di informazioni grossolanamente errate, diffuse nei giorni scorsi da alcuni media, il Dipartimento del territorio ritiene opportuno informare più dettagliatamente circa le modalità di applicazione della tassa di collegamento.

Ritenuto che, secondo quanto percepito, in alcuni casi si è inoltre proceduto a scorrette e fuorvianti interpretazioni a mezzo stampa, dal sapore strumentale, si anticipano le precisazioni puntuali di seguito esposte.

Procedura di tassazione

Il Dipartimento sta elaborando la procedura di tassazione, che prevede che i contribuenti potenzialmente assoggettati dovranno inoltrare un formulario compilato con i dati necessari per il calcolo della tassa, analogamente a quanto avviene per le imposte ordinarie. Sarà così determinato con una decisione impugnabile l’importo – calcolato a partire dal 1° agosto 2016, data di entrata in vigore della tassa – che il singolo assoggettato sarà chiamato a corrispondere. La procedura di tassazione prenderà pertanto avvio nei prossimi mesi. Non è escluso che la tempistica possa essere influenzata dall’iter dei ricorsi già annunciati al Tribunale federale.

Posteggi al servizio dell’abitazione

Parte della stampa ha annunciato una stangata per le famiglie. Tale affermazione è totalmente falsa: i posteggi utilizzati esclusivamente al servizio dell’abitazione non sono soggetti alla tassa (art. 35b della Legge e art. 4 del Regolamento). Pertanto, eventuali aumenti di pigione annunciati a carico delle famiglie non possono essere giustificati dalla tassa di collegamento. Alla stessa maniera, la tassa non grava sui posti auto destinati ai veicoli di servizio, fornitori, carico e scarico, esposizione e deposito. Inoltre sono esonerati dalla tassa i posti auto destinati esclusivamente per: attività alberghiere e di ristorazione, attività di svago e culturali (strutture sportive ed espositive, cinema, teatri, ecc.), luoghi di culto e i visitatori di strutture sociosanitarie (art. 6 cpv 1 del Regolamento). 

Assoggettamento all’IVA

Quanto alla questione, ugualmente sollevata a mezzo stampa, relativa all’IVA, si nota che la tassa di collegamento non ha introdotto alcuna novità: già oggi, per diritto federale, il canone di locazione di un posteggio aziendale è imponibile all’IVA. Vero è perciò che se l’azienda decide di riversare la tassa di collegamento – quale fattore di costo - a carico del lavoratore, anche l’importo della tassa diventa imponibile all’IVA. Per contro, se l’impresa decide di non riversare sui dipendenti la tassa di collegamento sui parcheggi messi gratuitamente a loro disposizione, non vi è alcun assoggettamento all’IVA.

Su questo tema AITI (Associazione industrie ticinesi) dopo aver ricevuto un parere dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), lo ha interpretato e trasmesso alla Stampa in modo fuorviante e non corretto. In particolare va sottolineato che AFC non ha mai affermato – e non corrisponde al vero – che nel caso in cui il datore di lavoro intendesse riversare l’onere della tassa sul dipendente, questi importi dovranno essere inseriti nel certificato di salario con un’incidenza sulle imposte dirette dovute dal dipendente. Parimenti, nel caso in cui l’azienda decidesse di non mettere a carico del dipendente la tassa di collegamento, la messa a disposizione gratuita del posteggio non andrà inserita nel certificato di salario e quindi non inciderà sulle imposte dirette.

Il Governo attende comunque un parere giuridico definitivo e completo su questi temi da parte dell’Amministrazione federale delle contribuzioni entro la fine del corrente mese.

Dismissione di posteggi

Secondo l’opinione espressa da taluni politici e ripresa da articoli di stampa, la tassa di collegamento sarebbe addirittura controproducente, in quanto indurrebbe ad abbandonare i piani di mobilità aziendale, a riutilizzare posteggi vuoti (perché i proprietari sarebbero costretti a pagare anche per posteggi non utilizzati) o a dismetterli, rinunciandovi definitivamente, con perdita di valore della proprietà. Anche queste informazioni sono false. I proprietari che non utilizzano tutti i posteggi a loro disposizione hanno due possibilità: se dimostrano che parte di questi stalli non sono in esercizio, possono mantenerli, corrispondendo la tassa unicamente per i posteggi effettivamente utilizzati; in alternativa è possibile rinunciare tramite notifica di costruzione ad un determinato numero di stalli, mediante la loro dismissione giuridica. Questa opzione permette all’azienda di beneficiare di riduzioni della tassa di collegamento sui posteggi tassati: una riduzione una tantum, e, se in connessione con un piano di mobilità, di una riduzione ricorrente di anno in anno (Art. 35f del Regolamento).

Pagina internet

In data odierna il Dipartimento del territorio ha aggiornato la pagina internet dedicata alla tassa di collegamento. All’indirizzo www.ti.ch/tassadicollegamento è possibile consultare la Legge, il Regolamento e dal 26 luglio le risposte alle domande più frequenti.  

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